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Torniamo a parlare nuovamente della riforma Brunetta sulla P.A. giacché, lo scorso 31 ottobre, sulla Gazzetta Ufficiale n° 254 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), che entrerà in vigore il prossimo 15 novembre. Il provvedimento (delegato dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 ) è volto all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Tra le novità introdotte, merita particolare attenzione il nuovo sistema di responsabilità disciplinare.
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Il Capo V del D. lgs 150/2009 (Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici) all’art. 55 quater, prevede nuove ipotesi di licenziamento; infatti, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
- falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. In questo caso il licenziamento è senza preavviso;
- assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per piu’ di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
- ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
- falsita’ documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
- reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
- condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. Anche in questi ultimi tre casi il licenziamento è senza preavviso.
Il licenziamento in sede disciplinare è disposto anche nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54.[xyz-ihs snippet=”AllineaDX336″][xyz-ihs snippet=”Annuncio1Adsense336x280″][xyz-ihs snippet=”ChiudiAnnuncio”]
L’art 55 quinquies dispone che in caso di falsa attestazione della propria presenza da parte del pubblico dipendente, oppure di giustifica dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
Il lavoratore, inoltre è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonchè il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
Art. 55 sexies (Responsabilita’ disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare):
Nel caso in cui la P.A sia condannata al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, il lavoratore, ove non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, sarà sospeso dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entita’ del risarcimento.
Fuori da queste ipotesi, se il lavoratore cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione e’ collocato in disponibilita’, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità.
Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali puo’ avvenire l’eventuale ricollocamento.
Nel caso in cui chi ha qualifiche dirigenziali, omette di esercitare l’azione disciplinare senza giustificato motivo, sarà soggetto all’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravita’ dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresi’ la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio delperiodo della durata della sospensione.
Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
Nuove modalità sono previste anche per i controlli sulle assenze. L’ art. 55-septies dispone che:
- Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.- In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e’ inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale
- L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
- L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attivita’ a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
Per quanto riguarda la disciplina dei casi concreti, ovviamente i fatti avvenuti dopo l’entrata in vigore del decreto dovranno essere contestati secondo le nuove tipologie; i fatti contestati prima dell’entrata in vigore seguono la disciplina in cui si sono verificati. Ai fatti avvenuti prima, ma contestati dopo l’entrata in vigore, si applicano i nuovi termini e il nuovo iter, ma rimangono le vecchie sanzioni perchè più favorevoli.
Fonte: www.gazzettaufficiale.it
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