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Tar Lazio, Sentenza n° 8436/2013 in materia di scorrimento graduatorie e obbligo di provvedere alle assunzioni

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Ecco una sentenza che riguarda lo scorrimento delle graduatorie pubbliche. La sentenza è la n. 8436/2013 – 24/9/2013 – TAR – Lazio, Sezione Terza Bis – Amministrativa.

L’avvio del procedimento di autorizzazione allo scorrimento della graduatoria, arrestatosi per il solo esaurimento delle facoltà assunzionali dell’anno in corso (imposte dalle limitazioni di legge nella misura del 20% delle unità cessate l’anno precedente), implica l’obbligo per la P.A. di dare ulteriore corso (e fino all’esaurimento della stessa) con provvedimento conclusivo nell’anno (o negli anni) successivi, dando atto della specificazione delle modalità atttuative, una volta che si sia venuto meno – per il nuovo anno – il vincolo assunzionale.

Tar Lazio -Sentenza n 8436-2013 in materia di scorrimento graduatorie e obbligo di provvedere

[banner size=”300X250″ align=”alignright”]La fattispecie, in particolare, acquista ulteriore valenza alla luce del D.L. 101/2013, il cui art. 4 comma 4 prevede la proroga dell’efficacia sino al 31.12.2015 delle graduatorie ancora in essere all’entrata in vigore del D.L., e il cui comma 3 subordina l’autorizzazione all’indizione di nuove procedure concorsuali alla verifica circa l’inesistenza di graduatorie ancora in corso.

Il ricorso merita accoglimento, come da precedente della Sezione, pronunziato con riferimento ad un caso del tutto analogo, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. Tar Lazio, III bis, sentenza n. 3496/2013).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2013.

Per leggere la sentenza completa clicca su LEGGI SENTENZA.

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