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Decreto-legge Pubblica amministrazione: approvato definitivamente in Aula (29 Ottobre) e proroga delle graduatorie

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Nella seduta di martedì 29 ottobre, Il Senato, con 174 voti favorevoli, 53 contrari e 1 astenuto, ha approvato definitivamente, in terza lettura, il decreto-legge n. 101 (noto come decreto D’Alia), recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (ddl n. 1015-B).

Il decreto legge approvato definitivamente risulta essere per gli idonei un vero sollievo dopo le vicissitudini tribolate di questa approvazione. Il decreto contiene norme, infatti, per idonei e vincitori di concorsi pubblici, la riduzione delle spese, la mobilità e l’ efficienza amministrativa.

Diventa quindi definitivo il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, ossia il decreto legge D’Alia sulla Pubblica amministrazione, proposto dal ministro Gianpiero D’Alia.

Gianpiero-dalia-ministro-della-pubblica-amministrazione

In pratica, notizia importante per noi idonei è la proroga delle graduatorie per le graduatorie, scusate il gioco di parole, dei concorsi pubblici pubblicate dopo il 01 Gennaio 2008. La proroga, anzi, è stata prolungata dall’originale 31 Dicembre 2015 al 31 Dicembre 2016.

Di seguito un estratto del decreto legge approvato sulla Pubblica Amministrazione che riguarda noi idonei. Per il testo completo del Senato con le relative modifiche rispetto al decreto D’Alia originale, vai a fondo pagina.

[banner size=”300X250″ align=”alignright”]Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali» sono sostituite dalle seguenti: «Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» e le parole «di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo»;

b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: «5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 Settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l’obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per Rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

[banner size=”300X250″ align=”alignright”]5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo Sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.
2. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.».

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3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verificata l’assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

4. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente…


Per leggere il testo completo approvato definitivamente il 29 Ottobre 2013, clicca su “LEGGI DL 101 APPROVATO DEFINITIVAMENTE”.

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